Tra le norme della legge Sblocca Italia ce ne sono parecchie che riguardano il settore delle costruzioni, ecco dunque le 13 novità che riguardano l’edilizia.
Il Decreto Sblocca Italia è stato convertito in legge con la fiducia al Senato, chiesta dal Governo lo scorso mercoledì sera. Il provvedimento contiene numerose disposizioni, tra loro differenti, che mirano a fare ripartire l’Italia.
1. Permesso di costruire
La proroga dei termini di validità del permesso di costruire (inizio o fine lavori) può essere concessa, in quattro casi particolari con provvedimento motivato:
a. Per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso
b. In considerazione della mole dell’opera da realizzare,
c. Particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera
d. Difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Da segnalare anche che per la durata del titolo abilitativo di opere particolarmente complesse, i termini sono raddoppiati, in base a un provvedimento motivato del responsabile del procedimento.
2. Regolamento edilizio unico
Apparso e poi scomparso e poi, nuovamente, riapparso, il regolamento unico edilizio è tornato definitivamente nella legge Sblocca Italia.
Di che si tratta? Sarà uno schema tipo che indicherà i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, che dovrà essere adottato dai Comuni italiani.
3. Comunicazione inizio lavori
Gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, possono essere realizzati tramite comunicazione di inizio lavori.
Unico vincolo: non deve essere modificata la volumetria complessiva dell’edificio e la sua destinazione d’uso.
4. SCIA
Debutta la segnalazione certificata di inizio attività nel testo unico dell’edilizia. Cosa si potrà fare con la nuova SCIA?
Si possono effettuare le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
5. Manutenzione ordinaria e straordinaria
Il frazionamento o l’accorpamento di unità di immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico rientrano ora nella manutenzione straordinaria.
Valgono, come per il punto 3, i vincoli invarianza della volumetria e della destinazione d’uso.
Con gli interventi di manutenzione ordinaria, invece, si possono effettuare interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria, di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
6. Contributo di costruzione
Il contributo di costruzione è dovuto solo per il costo di costruzione, mentre non viene calcolato sulle opere di urbanizzazioni che sono a carico dell’operatore privato che ne resta però proprietario. Questo vale per i lavori di trasformazione urbana complessi e per quelli in diretta attuazione dello strumento urbanistico.
7. Denuncia Inizio Attivita’
Tramite DIA si possono realizzare solo gli interventi alternativi al permesso di costruire. La super DIA non va più distinta dalla DIA.
8. Deroga agli strumenti urbanistici
Il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (art. 14 del testo unico edilizia), viene consentito per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, mediante richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico.
Condizione vincolante perché questo possa avvenire è che il cambio di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione
9. Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
10. Permesso di costruire convenzionato
Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
11. Autorizzazione paesaggistica
Viene eliminato il ricorso alla conferenza di servizi e, in sostituzione, prescrive che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
12. Interventi di conservazione
Sono consentiti interventi da effettuare sugli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione, da individuare con lo strumento urbanistico. In tale ambito l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. In attesa dell’attuazione del piano, il proprietario può eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.
13. Sanzioni per inottemperanza alla demolizione
Per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, in caso di inottemperanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
Fonte: ediltecnico.it