Promette innovazione e semplificazione delle procedure.
E’ una procedura che, per quanto attenda una successiva deliberazione del Comitato di Bilateralità, si annuncia estremamente innovativa rispetto a quelle in vigore.
Il Sistema Informativo della Regolarità Contributiva Edile sarà il SIRCE, procedura prevista dall’art. 4 del Jobs Act (D.L. n. 34/2014), per semplificare il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC. Si sta cercando insomma di smaterializzare le procedure e modificare i requisiti di regolarità.
L’impostazione basata sulla richiesta di regolarità, sull’istruttoria entro 30 giorni e sull’ottenimento del certificato di regolarità contributiva sarà sostituita dalla verifica telematica autoprodotta dal richiedente.
La verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili indicando il codice fiscale del soggetto per cui viene effettuate la richiesta. Il certificato, se l’interrogazione avrà esito positivo, avrà durata di 120 giorni dalla data di acquisizione.
Il sistema SIRCE si colloca sulle nuove procedure semplificate: la CNCE realizzerà il
Sistema Informativo nazionale per la verifica della Regolarità Contributiva Edile (SIRCE, appunto) allo scopo di scambiare i dati con i siti appositi degli Istituti pubblici: Casse edili e diretti interessati potranno verificare le posizioni contributive.
Il SIRCE riceve dalle Casse i dati mensili relativi alla posizione contributiva delle imprese e rende disponibili ad INPS e INAIL le informazioni relative alla regolarità contributiva; tramite il SIRCE, INPS e INAIL possono inoltre acquisire i dati relativi alle consultazioni di imprese non regolari e attivare la procedura di invito alla regolarizzazione. Infine, si possono comunicare a INPS e INAIL le regolarizzazioni effettuate.
Lo scambio dei dati con INPS e INAIL avrà un ruolo centrale per il funzionamento del sistema.
L’aggiornamento del SIRCE prevede che le Casse Edili devono inviare, entro il 15 di ogni mese, codice fiscale delle imprese iscritte e codice fiscale imprese irregolari – importo debito contributivo. I dati relativi alle regolarizzazioni vanno invece inviati lo stesso giorno in cui è avvenuta la registrazione.
L’art. 4 del D.L. n. 34/2014 ha modificato anche i requisiti per la verifica della regolarità: avranno rilevanza i pagamenti scaduti, fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e dovranno anche essere comprese le posizioni dei lavoratori dell’impresa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e a progetto.
Il SIRCE consente di effettuare le interrogazioni anche alle imprese presenti nella banca dati e questo consentirà alle imprese dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese, di` intervenire per regolarizzarsi o per chiedere chiarimenti in merito alla propria posizione.
Aspetto importante è quello relativo alle regolarizzazioni: l’interrogazione telematica deve consentire la possibilità di regolarizzare le posizioni che risultassero ostative al rilascio del DURC. Il principio esisteva già col “vecchio DURC”, chiamiamolo non interattivo. Ne viene estesa l’applicabilità anche ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 163/2006 e in tutti i casi in cui al posto del DURC è prevista l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva. È previsto che abbia valore non la data in cui l’interessato ha dichiarato di essere in regola ma la data in cui la dichiarazione è stata resa.
Oggi la data è fissa (quella dichiarata in sede di partecipazione alla gara d’appalto) e non si applica la procedura di sospensione e regolarizzazione entro i 15 giorni, ma esclusivamente la possibilità di essere dichiarato in regola solo se l’irregolarità non risulta grave ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007, secondo cui non è tale uno scostamento tra le somme dovute e quelle non versate, con ciascun istituto previdenziale e a ciascuna cassa edile, in misura pari o inferiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro. Il versamento della somma dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
Se l’impresa non è iscritta, deve accedere agli archivi INPS per verificare la sede territoriale INPS di iscrizione dell’impresa (comunque la sede legale).
La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili ha annunciato l’avvio del Sistema Informativo della Regolarità Contributiva Edile. Ma prima che il SIRCE sia realtà, vale ancora il DURC.
Fonte: EdilTecnico